REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL’ASSEMBLEA REGIONALE

REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL’ASSEMBLEA REGIONALE

approvato dalla all’unanimità dalla Direzione Regionale il 21 Gennaio 2014

La Direzione Regionale del Partito Democratico dell’Umbria riunitasi in data 21 gennaio  2014, recepisce il REGOLAMENTO QUADRO PER L’ELEZIONE DEI SEGRETARI E  DELLE ASSEMBLEE REGIONALI, approvato nella Direzione nazionale del 16 gennaio  2014 e, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto nazionale e dell’art.16 dello Statuto regionale, approva il seguente Regolamento regionale che stabilisce la data e le modalità  per lo svolgimento del Congresso Regionale 2014.

Articolo 1

(Compiti della Direzione regionale) 

1. La Direzione regionale ha il compito di:

a) approvare, entro il 22 gennaio 2014, il Regolamento regionale per l’elezione del  Segretario e dell’Assemblea regionale nel quale devono essere stabiliti i tempi e le  modalità di formazione e svolgimento della Convenzione regionale eletta nell’ambito  delle riunioni di Circolo ed il numero dei componenti l’Assemblea regionale (come previsti dall’art. 12 dello Statuto Regionale) che saranno eletti nelle primarie aperte e suddivisi per Collegio. I Collegi sono gli stessi utilizzati in occasione delle Primarie  dell’8 dicembre 2013 per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale;

b) eleggere, entro il 22 gennaio 2014, la Commissione regionale con il voto favorevole  dei tre quarti dei votanti.

2. Il Regolamento Regionale deve prevedere le modalità di proclamazione degli eletti in  Assemblea Regionale e del Segretario nel caso in cui sia accettata una sola  candidatura a Segretario Regionale.

3. Il Regolamento regionale può prevedere che, in caso di accettazione di candidature a  Segretario regionale in un numero pari o inferiore a 3, previa accettazione per iscritto  di tutti i candidati ammessi, è possibile non celebrare le riunioni di circolo e/o la  Convenzione regionale.

 Articolo 2

(Commissione regionale)

 1. La Direzione regionale istituisce, nel rispetto della parità di genere, una Commissione  regionale, composta da 11 membri, che sarà integrata dai rappresentanti di ciascun  candidato una volta formalizzata l’accettazione delle candidature a Segretario  regionale. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il  presidente della Commissione regionale di Garanzia o suo delegato.

2. La Commissione viene eletta dalla Direzione regionale il 21 gennaio 2014 con la  maggioranza dei tre quarti dei votanti. La Commissione, nella prima seduta, elegge il Coordinatore.

3. La Commissione regionale deve:

a) formalizzare l’accettazione delle candidature a Segretario Regionale;

b) certificare a livello regionale i risultati delle riunioni di Circolo;

c) convocare la Convenzione regionale;

d) formalizzare l’accettazione delle liste dei candidati all’Assemblea regionale;

e) certificare i risultati delle Primarie del 16 febbraio 2014 e proclamare gli eletti all’Assemblea regionale;

f) svolgere tutti gli altri compiti eventualmente previsti dai Regolamenti regionali.

4. La Commissione regionale è, inoltre, organismo di primo grado su tutti i ricorsi

presentati relativi all’applicazione del Regolamento regionale ed alle procedure previste dal comma 3 del presente articolo.

5. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

6. Ogni Commissione regionale nomina per ognuna delle federazioni territoriali presenti nella regione un delegato della stessa Commissione regionale che affiancherà il Segretario Provinciale con il compito di:

a) curare l’istituzione dei seggi elettorali per le primarie del 16 febbraio 2014, predisponendo i kit per le operazioni elettorali e nominare i relativi Presidenti di Seggio e gli scrutatori;

b) calendarizzare le riunioni di circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale;

c) nominare un garante per ogni riunione di circolo;

d) raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale dei verbali di scrutinio delle riunioni di circolo;

e) raccogliere e trasmettere i verbali di seggio per le primarie del 16 febbraio 2014.

7. I componenti delle Commissioni regionali non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a segretario regionale e all’assemblea regionale.

8. I componenti delle Commissioni regionali fanne parte automaticamente e di diritto dell’Assemblea regionale.

Articolo 3

(Presentazione delle candidature a Segretario regionale)

 1. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario regionale: i Presidenti di regione e dei Consigli regionali, gli Assessori regionali, i Presidenti di provincia, i Sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.

2. Possono essere candidati e possono sottoscrivere le candidature a Segretario regionale e componente della Assemblea regionale tutti coloro regolarmente iscritti al PD al 10 novembre 2013 (data di certificazione delle anagrafi – deliberata dalla Commissione nazionale per il congresso 2013 – in virtù della Delibera dell’Assemblea nazionale che ha stabilito il “fermo” del tesseramento dal 11 al 24 novembre 2013).

3. Entro le ore 20.00 del 25 gennaio vengono depositate presso la Commissione regionale le candidature alla Segreteria regionale e le relative linee politico programmatiche.

4. Tutte le candidature devono essere sottoscritte: da almeno il 10% dei componenti l’Assemblea regionale uscente, oppure da un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti nelle due province con una percentuale non inferiore al 10% per ciascuna provincia.

5. La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti.

6. L’ordine di presentazione delle candidature sulla scheda di votazione nei Circoli, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, sarà definito attraverso un sorteggio effettuato dalla Commissione regionale, il 25 gennaio 2014, dopo il deposito delle candidature.

7. La procedura per l’elezione del Segretario e della Assemblea regionale prevede due fasi: la prima riservata agli iscritti, la seconda aperta a tutti gli elettori. La prima fase ha la finalità, attraverso il voto di tutti gli iscritti, di selezionare i candidati alla carica di Segretario regionale da sottoporre al voto degli elettori e quella di eleggere i delegati alla Convenzione regionale (Art. 16 Statuto regionale).

8. Nel caso sia presentata 1 sola candidatura a Segretario regionale si procede comunque con le due fasi del Congresso. In tal caso la Commissione regionale per il Congresso preparerà una scheda con indicato il nome del candidato e la lista collegata. Il voto si esprime tracciando un segno su una delle due caselle che consentiranno all’elettore di convalidare o meno il sostegno a tale candidato.

 Articolo 4

(La Convenzione regionale)

1. La Convenzione regionale è composta

a. dai membri dell’Assemblea regionale uscente e da 250 delegati eletti nelle riunioni di circolo, sulla base dei tre collegi previsti. I Collegi sono gli stessi utilizzati in occasione delle Primarie dell’8 dicembre 2013 per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale. La Commissione regionale procede alla ripartizione dei delegati nei tre collegi per il 50% sulla base degli iscritti e per il 50% sui voti riportati dal PD alle elezioni per la Camera dei Deputati del 2013;

b. dal Segretario regionale;

c. dai componenti della Commissione regionale;

d. dal Presidente della Commissione di Garanzia.

2. Alla Convenzione regionale partecipano in qualità di invitati i componenti della Commissione regionale di garanzia.

3. La Convenzione regionale discute ed approfondisce i contenuti delle proposte politico programmatiche presentate da coloro che si sono proposti per la candidatura a Segretario regionale; verifica il numero dei consensi ottenuti dai candidati, anche ai fini della loro proclamazione.

4. Le Convenzioni regionale del PD dell’Umbria si terrà venerdì 7 febbraio.

5. Sono ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori del 16 febbraio 2014 per l’elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti, purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno una delle due province.

 Articolo 5

(Svolgimento della Convenzione regionale)

1. In apertura della Convenzione, su proposta del Segretario uscente, viene costituita e messa ai voti per l’approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che veda la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura.

2. In apertura della Convenzione, la Commissione regionale comunica ufficialmente i risultati delle votazioni svoltesi nei Circoli e, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto regionale (art. 16, comma 5), determina il numero dei candidati ammessi alla seconda fase del procedimento di elezione del Segretario regionale.

3. Nella Convenzione regionale vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione.

Articolo 6

(Liste dei delegati alla Convenzione regionale)

1. Le liste dei candidati alla Convenzione regionale debbono essere presentate alla Commissione regionale entro le 48 ore successive alla scadenza del 25 gennaio, qualora i candidati siano superiori a 3 o ci sia il dissenso rispetto all’ipotesi di cui all’art. 1, comma 3 di uno dei candidati e debbono essere collegate ad un candidato alla segreteria regionale, che ne autorizza la presentazione. Nella sua composizione ciascuna lista deve rispettare il principio dell’alternanza di genere.

2. Ad un candidato alla segreteria regionale può essere collegata una sola lista, autorizzata dal candidato stesso. Le liste dei candidati debbono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti in ciascun collegio.

3. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data del 10 novembre 2013. L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell’Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

Articolo 7

(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo)

1. Le riunioni di circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale si svolgono da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio, secondo un calendario stabilito ai sensi dell’art. 2, comma 6 del presente Regolamento.

2. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di circolo (territoriale e di ambiente) e possono essere delegati alla Convenzione regionale tutti coloro regolarmente iscritti al PD al 10 novembre 2013 (data di certificazione delle anagrafi – deliberata dalla Commissione nazionale per il congresso 2013 – in virtù della Delibera dell’Assemblea nazionale che ha stabilito il “fermo” del tesseramento dal 11 al 24 novembre 2013). Partecipano con diritto di parola tutti gli iscritti al PD dopo il 10 novembre 2013.

3. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l’approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza un garante nominato dal Segretario Provinciale d’accordo con il delegato della Commissione Regionale con il compito di garantire il regolare svolgimento dei lavori.

4. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

5. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

6. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell’assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.

7. La convocazione della riunione deve essere spedita a tutti gli iscritti al circolo almeno 5 giorni prima dello svolgimento, e deve indicare il giorno e l’ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l’orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 18.00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

8. E’ compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

9. La Commissione regionale acquisiti tutti i verbali delle Riunioni di Circolo, procede all’assegnazione dei seggi spettanti a ciascun candidato a Segretario regionale all’interno dei tre collegi previsti.

10. Ogni Commissione regionale ha l’obbligo di fornire ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l’anagrafe certificata degli iscritti alla data del 10 novembre 2013.

11. Il Segretario di Federazione nomina, d’accordo con il delegato della Commissione Regionale, un garante per ogni riunione di circolo.

12. Al termine delle votazioni per la selezione dei candidati a Segretario regionale per le primarie del 16 febbraio 2014, in ragione dei voti ottenuti da ciascun candidato, l’Assemblea di circolo elegge i propri rappresentanti alla Convenzione regionale.

 Articolo 8

(Elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale)

1. Il Segretario e l’Assemblea regionale sono eletti dagli elettori, con voto personale, diretto e segreto.

2. Le Primarie per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale del PD Umbria si svolgono dalle ore 8 alle ore 20 del 16 febbraio 2014.

3. La Commissione regionale, per ogni Collegio, stabilisce il numero dei componenti l’Assemblea regionale. I componenti l’Assemblea regionale sono eletti negli stessi Collegi istituiti e deliberati per l’elezione dei componenti l’Assemblea nazionale del 8 dicembre 2013.

4. La Commissione regionale determina, entro il 31 gennaio la ripartizione territoriale dei componenti l’Assemblea regionale (fissati nel numero di 250 dall’art. 12 comma 1 dello Statuto regionale), definendo il numero dei seggi spettanti a ciascuno dei tre collegi previsti dalla commissione nazionale. Tale ripartizione viene effettuata proporzionalmente per il 50% sulla base della popolazione residente e per il restante 50% sulla base dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle elezioni del 2013 per la Camera dei Deputati.

5. Possono essere candidati e possono sottoscrivere le candidature a Segretario regionale e componente della Assemblea regionale tutti coloro regolarmente iscritti al PD al 10 novembre 2013 (data di certificazione delle anagrafi – deliberata dalla Commissione nazionale per il congresso 2013 – in virtù della Delibera dell’Assemblea nazionale che ha stabilito il “fermo” del tesseramento dal 11 al 24 novembre 2013).

6. La carica di membro dell’Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell’Assemblea nazionale. Qualora un componente dell’Assemblea nazionale volesse candidarsi all’Assemblea regionale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle liste, indicata al comma 4 del presente articolo.

7. In ciascun Collegio può essere presentata una lista collegata a ciascun candidato alla segreteria regionale. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti. Si può sottoscrivere una sola lista per Circoscrizione regionale.

8. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l’elenco dei candidati presso la Commissione regionale entro le ore 20 di sabato 8 febbraio 2014. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste le Commissioni regionali accertano l’accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria regionale. Le liste presentate devono rispettare l’alternanza di genere.

9. Ciascuna Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla segreteria e liste di candidati all’Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascun Collegio.

10. Ciascuna Commissione regionale, unitamente ai soggetti indicati al comma 6 dell’art. 2 del presente Regolamento,

a. entro il 3 febbraio 2014 determina il numero e l’ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica, prevedendo di norma una sezione per ogni Comune. Per quanto possibile, devono essere istituite le stesse sezioni elettorali già deliberate in occasione delle primarie per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale del 8 dicembre 2013;

b. entro il 9 febbraio devono essere nominati i relativi Presidenti di seggio e scrutatori.

11. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria di federazione o provinciale la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei collegi, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell’Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

12. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all’art. 9 dello Statuto nazionale, all’art. 9, comma 8 del Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale del 27 settembre 2013 e della Delibera n. 67 del 3 dicembre 2013 della Commissione nazionale per il Congresso, che qui si intendono espressamente richiamati.

13. I membri dell’Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell’ordine di presentazione nella lista.

14. La Commissione regionale predispone il modello di scheda per ciascun Collegio, sulla base dei criteri indicati dalla commissione nazionale.

Articolo 9

(Diritto e modalità di voto)

1. Possono partecipare al voto per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all’art. 2, comma 3 dello Statuto, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

2. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data del 10 novembre 2013. L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell’Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

3. La Commissione regionale predispone il modello per la registrazione degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell’elettore e un eventuale indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione contiene altresì l’esplicita autorizzazione dell’elettore all’uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull’attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 8 dicembre 2013, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.

4. Ogni elettrice ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuta/o a devolvere un contributo di due euro destinato al territorio.

5. Gli iscritti al Partito Democratico, in regola col tesseramento, non sono tenuti al versamento del contributo di due euro, e sono automaticamente iscritti all’Albo delle elettrici e degli elettori.

6. L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea regionale.

Articolo 10

(L’Assemblea Regionale)

 1. L’Assemblea regionale è composta da 250 rappresentanti che vengono eletti, nelle circoscrizioni e collegi previsti, in proporzione ai voti ricevuti dal partito nei diversi collegi nelle ultime elezioni politiche secondo le modalità previste dall’Art. 16 dello Statuto regionale nonché da:

a. il Segretario regionale;

b. il Vice Segretario;

c. il Tesoriere regionale;

d. la Portavoce regionale delle Democratiche;

e. i Segretari delle Unioni Provinciali;

f. le Portavoci provinciali delle Democratiche;

g. il Segretario regionale dei Giovani Democratici;

h. il Presidente del Gruppo in Consiglio Regionale;

i. il Presidente della Giunta Regionale;

j. gli ex Presidenti della Giunta regionale (qualora iscritti al PD);

k. i candidati a Segretario regionale che abbiano conseguito un numero di consensi pari almeno al 5% dei voti espressi nella consultazione aperta a tutti gli elettori;

l. gli ex Segretari regionali;

m. il Tesoriere regionale uscente;

n. i componenti della Commissione regionale per il Congresso;

o. il Presidente della Commissione regionale di Garanzia uscente.

2. Se non eletti ai sensi del comma precedente, partecipano all’Assemblea, con diritto di parola, i Segretari dei Comuni capoluogo, i membri dell’Assemblea Nazionale iscritti al PD Umbria, i Consiglieri regionali e i Parlamentari nazionali ed europei, eletti nelle liste del Partito Democratico – Unione regionale dell’Umbria, i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Presidenti di Provincia.

3. L’Assemblea regionale ha competenza in materia di indirizzo generale della politica del partito nella regione.

4. L’Assemblea regionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso la discussione e il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni. Organizza il proprio lavoro sia attraverso riunioni plenarie sia attraverso commissioni permanenti o temporanee.

Articolo 11

(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario)

1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali circoscrizionali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell’Assemblea regionale entro 10 giorni.

2. L’Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di presidente dell’Assemblea regionale e le relative modalità di voto, sono disciplinate dai singoli Statuti regionali, ovvero vengono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall’Assemblea.

3. Il Presidente dell’Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea regionale.

4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell’Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

5. I candidati alla carica di Segretario regionale, che non risultino vincenti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, entrano – a titolo personale – a far parte dell’Assemblea regionale con diritto di parola e di voto ad eccezione che per l’elezione e/o la sfiducia del Segretario.

Articolo 12

(Le garanzie)

1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

2. La Commissione nazionale e quella regionale hanno il compito di garantire che la procedura di elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto, dal regolamento nazionale e dal regolamento regionale, a tutte le mozioni politiche.

3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte delle Commissioni regionali, provvede con potere di surroga la Commissione nazionale.

4. Sulla base di quanto previsto dalle norme di cui agli articoli che disciplinano la campagna elettorale, stabilite dalla commissione nazionale di Garanzia, a norma dell’art. 41 dello Statuto, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell’ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d del Codice Etico.

5. L’accesso ai dati dell’Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla Delibera della commissione nazionale per il Congresso n. 9 del 10 ottobre 2013, che qui si intende richiamata.

Articolo 13

(Costi e mezzi di propaganda e limiti di spesa e rendiconti)

1. Al fine di contenere i relativi costi non è in ogni caso ammessa, da parte dei candidati o della lista che li sostiene, la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda personale sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi, telematici, giornali e riviste o altri organi di stampa o comunicazione.

2. E’ consentito rendere pubblici e diffondere, attraverso manifesti, volantini o mezzi di informazione a diffusione regionale o locale, annunci a dibattiti, tavole rotonde, conferenze, o altri interventi di singoli candidati.

3. Le spese di campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l’importo di 8000 euro.

4. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative alla produzione e all’affitto o all’acquisto di materiali di mezzi di propaganda; all’organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico anche a carattere sociale culturale e sportivo.

Articolo 14

(Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)

1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di circolo e della Convenzione regionale vanno rivolte alla Commissione regionale territorialmente competente, che decide in prima istanza entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione nazionale, che decide in via definitiva entro le successive 24 ore.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale, ivi comprese quelle che disciplinano la competenza per materia delle Commissioni di Garanzia territorialmente competenti.

Articolo 15

(Norme di salvaguardia)

 1. I candidati alla Segreteria e all’Assemblea regionale si impegnano:

a. a riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle elezioni primarie, come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale;

b. a deferire all’atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

2. La Commissione nazionale e quella regionale intervengono con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente regolamento e del regolamento regionale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento nazionale approvato in data 27 settembre 2013.

primarie-680x383

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.